1. Nelle materie di propria competenza il Comune, gli enti le istituzioni e le aziende da esso dipendenti o controllati assicurano la partecipazione dei destinatari, degli interessati e dei soggetti portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 2. I destinatari e gli interessati al provvedimento hanno diritto: - di prendere visione degli atti del procedimento; - di presentare memorie scritte e documenti; - di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale; - di assistere ad eventuali ispezioni o accertamenti rilevanti agli stessi fini; - di essere sostituiti da un rappresentante o coadiuvati da un esperto; - di essere informati dalla pubblica amministrazione, mediante apposita comunicazione, ove ne facciano specifica richiesta, delle varie fasi e dei vari passaggi dell'iter procedimentale inerenti il provvedimento cui sono interessati e/o destinatari. 3. Il regolamento sul procedimento amministrativo stabilisce forme, modalità e limiti per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente. |