1. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione e costituzione di aziende o di società a prevalente capitale locale. 2. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di società, l'affidamento in appalto o concessione nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o unione di comuni. 3. In particolare il Comune incoraggia la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi affidati a costituende società di capitale favorendo l'azionariato popolare. 4. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri e forme di raccordo, fra il soggetto gestore e il Comune, idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse. |