Comuni Italiani Art. 57 - Personale a Contratto. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo IX - Organi Burocratici e Uffici
Art. 57 - Personale a Contratto
1. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, con provvedimento motivato del sindaco, in caso di provata necessità, attraverso contratti di diritto privato disciplinati dagli artt. 2230 e seguenti codice civile di durata non superiore a tre anni.

2. Il contratto è stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti con l'accesso al posto da ricoprire.

3. L'incarico può essere rinnovato per uguale periodo solo a seguito di provvedimento motivato del sindaco contenente la valutazione positiva dei risultati conseguiti nel periodo conclusosi.

4. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura comunale.

 
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