1. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, con provvedimento motivato del sindaco, in caso di provata necessità, attraverso contratti di diritto privato disciplinati dagli artt. 2230 e seguenti codice civile di durata non superiore a tre anni. 2. Il contratto è stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti con l'accesso al posto da ricoprire. 3. L'incarico può essere rinnovato per uguale periodo solo a seguito di provvedimento motivato del sindaco contenente la valutazione positiva dei risultati conseguiti nel periodo conclusosi. 4. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura comunale. |