1. I dirigenti sono responsabili della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro affidate, nonché dei risultati raggiunti dagli uffici cui sono preposti e della regolarità degli atti adottati. 2. Per l'esercizio delle loro funzioni adottano gli atti e i provvedimenti a contenuto vincolato, anche a rilevanza esterna a eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano espressamente agli organi di governo e con esclusione comunque dei provvedimenti che comportano valutazione o scelte discrezionali. 3. Ai dirigenti sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze, che sono esercitate nel rispetto dell'esigenza di buon andamento degli uffici e dei servizi: a) direzione tecnico-amministrativa, con autonomia operativa, sia di strutture organizzative che di specifici programmi o progetti; b) adozione di atti interni di carattere organizzativo-gestionale e anche a rilevanza esterna, consistenti nell'istruttoria delle deliberazioni e dei provvedimenti che devono essere adottati dagli organi elettivi, nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali, nella predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive degli organi elettivi; c) espletamento delle procedure relative alle gare di appalto e stipulazione dei contratti deliberati dagli organi elettivi, nel rispetto della vigente normativa di legge e dei regolamenti; d) partecipazione a commissioni di studio o di esperti; e) formulazione e sottoscrizione dei pareri e delle attestazioni sulle proposte di deliberazione secondo quanto previsto dalla legge; f) attribuzione di sovrintendenza, direzione, coordinamento e impulso nei confronti degli uffici e servizi a livello sottordinato; g) adozione di provvedimenti di gestione del personale nei limiti imposti dalla disciplina regolamentare; h) vigilanza e controllo di tutta l'attività di gestione amministrativa posta in essere dalla struttura diretta, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale. 4. I dirigenti sono sottoposti agli stessi obblighi previsti per i consiglieri comunali al comma 8 art. 19 del presente statuto. |