1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e delle sue risorse, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. 2. Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali e nei limiti delle proprie risorse economiche e di personale, le funzioni proprie e quelle ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione. 3. Il Comune concorre alla definizione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede alla loro attuazione. 4. Il Comune coordina le proprie scelte statutarie con quelle di altri organismi pubblici operanti nel territorio. 5. Il Comune attua forme di cooperazione e di progresso parallelo con altri Comuni e in modo particolare ed immediato con quelli delle Madonie e con la Provincia regionale. |