1. Il sindaco attribuisce ad un assessore le funzioni vicarie di vice-sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vice-sindaco è sostituito dall'assessore più anziano per età in caso di sua assenza o impedimento. 2. Il conferimento della delega agli assessori comporta fino alla revoca, il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie delegate. Il sindaco conserva tuttavia la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza delegata. 3. Ciascun assessore è tenuto inoltre agli obblighi previsti per i consiglieri comunali al comma 8 art. 19 del presente statuto. |