1. La giunta municipale è composta dal sindaco e da sei assessori in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Ogni assessore è tenuto agli obblighi previsti per i consiglieri comunali al comma 8 dell'art. 18 del presente statuto. 2. La giunta municipale adotta tutti gli atti deliberativi che sono riservati alla sua competenza dalla vigente normativa. 3. Agli assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. 4. La giunta provvede, su proposta del sindaco, con propria deliberazione da comunicare al consiglio, all'organizzazione delle proprie attività per settori analoghi, provvedendo nel contempo ad individuare gli assessori ai quali è conferita la cura dei settori medesimi. 5. La giunta è presieduta dal sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso. 6. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi per cui è stabilita una maggioranza speciale. 7. La giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute e ogni altro aspetto annesso al proprio funzionamento. Le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale debbono essere accompagnate da una relazione scritta illustrativa e di fattibilità amministrativa. 8. La giunta rimane in carica quattro anni, salve revoche sindacali. 9. Nel quadro degli indirizzi ed in attuazione degli atti fondamentali del consiglio, la giunta svolge le funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 10. E' data facoltà ad ogni singolo amministratore di avvalersi della collaborazione degli impiegati comunali e di utilizzare gli strumenti di lavoro in dotazione agli uffici. |