1. Il Comune, riconoscendo la pratica sportiva e le iniziative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero come elementi essenziali per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo sociale della collettività, valorizza le associazioni e le organizzazioni che operano, senza fine di lucro, nel settore socio-culturale sportivo e ricreativo incentivandone l'attività sia attraverso la fruibilità di strutture e di impianti comunali sia con l'erogazione degli apporti finanziari e di sostegno previsti dall'apposito regolamento. 2. Per lo svolgimento di attività e di servizi sociali, culturali, ricreativi e sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, nonché al fine di incentivare le iniziative di pubblica rilevanza nei suddetti settori secondo gli obiettivi dell'amministrazione, il consiglio comunale può autorizzare la stipula di apposita convenzione con le associazioni e le organizzazioni previste dal precedente art. 92 nonché con altre organizzazioni a ciò abilitate accordando contributi, sovvenzioni o altre agevolazioni finanziarie o concedendo in uso immobili di proprietà comunale, a condizione che gli apporti finanziari o strumentali trovino riscontro con attività e servizi di pubblica rilevanza, ritenuti economicamente congrui rispetto alla prestazione del Comune. 3. L'amministrazione comunale garantisce, inoltre, la partecipazione delle rappresentanze delle associazioni sportive e ricreative all'attività che l'ente esplica nei settori di competenza, nonché la consultazione delle stesse rappresentanze associative e degli enti, istituzioni ed organizzazioni che operano, senza fine di lucro, nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero. 4. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, può istituire apposite "consulte", ossia organismi consultivi di associazioni e organismi non lucrativi e di volontariato, fissandone la composizione, la durata, le competenze e ogni altra condizione di dettaglio. |