1. Il Comune si impegna ad istituire l'albo comunale degli organismi di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo, al quale possono essere iscritti quelli costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata operanti, nel territorio comunale, da almeno un anno. L'inserzione all'albo ha finalità ricognitive, anche in relazione agli istituti di partecipazione. La non iscrizione all'albo non pregiudica, tuttavia, l'esercizio del diritto di partecipazione. 2. L'albo comunale è articolato in due sezioni: a) nella sezione "A" vengono iscritte le associazioni che non abbiano fine di lucro; b) nella sezione "B" vengono iscritte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 3. Gli adempimenti relativi all'iscrizione delle associazioni all'albo e all'aggiornamento annuale di quest'ultimo sono devoluti al dirigente competente per materia secondo quanto previsto dal regolamento. 4. Dell'albo di cui al precedente comma e dei successivi aggiornamenti prende atto la giunta con apposita deliberazione. 5. La giunta può revocare l'iscrizione all'albo allorquando ritenga, con atto motivato, che l'attività di una associazione non corrisponda più ai fini indicati dal suo statuto o agli interessi della collettività. |