1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi vigenti in materia, promuove ed attua, nell'ambito locale di competenza, azioni ed interventi mirati al conseguimento delle pari opportunità per le donne mediante la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla loro piena realizzazione nel campo sociale, politico, culturale e del lavoro. 2. Per le finalità previste dal precedente comma saran no tenute presenti, oltre che gli eventuali nuovi principi legislativi, le direttive impartite dall'Unione europea, dallo Stato italiano e dalla Regione siciliana, in virtù dello statuto speciale e della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali. 3. Ai fini dell'individuazione delle determinazioni am ministrative da assumere per l'attuazione del principio delle pari opportunità e per ogni altra questione attinente alla materia è istituita apposita commissione con funzioni consultive, propulsive e propositive denominata "commissione per le pari opportunità tra uomini e donne". 4. I criteri di composizione della commissione, le competenze ad essa devolute e le norme per il funzionamento dell'organo, saranno disciplinati da apposito regolamento. 5. La commissione per le pari opportunità non pregiudica l'esistenza della consulta comunale femminile e i rapporti tra tale organismo e il Comune secondo le previsioni dello statuto associativo e con l'osservanza dei criteri che saranno fissati nel regolamento. |