1. La decadenza dalla carica di assessore consegue dal rifiuto di prestare il giuramento previsto dal precedente art. 35, dall'accertamento di una causa di incompa tibilità non rimossa dall'interessato entro il termine di 10 giorni dalla relativa notifica, dalla emanazione di una sentenza di condanna che per legge determina la decadenza dalla carica stessa. 2. La decadenza dell'assessore viene pronunciata dal sindaco a seguito di procedimento attivato d'ufficio o, in presenza di cause di incompatibilità, da qualsiasi elettore. 3. La sospensione della funzione di assessore opera di pieno diritto nei casi espressamente previsti dalla legge. |