1. Le rappresentanze consiliari debbono costituirsi in gruppi composti da almeno tre consiglieri. 2. Il consigliere che rappresenta una lista che abbia ottenuto un solo seggio ed i consiglieri che rifiutano formalmente l'appartenenza al gruppo della lista nella quale sono stati eletti formano uno o più gruppi misti. 3. Ciascun gruppo elegge nel suo seno il capogruppo, dandone comunicazione al consiglio comunale. 4. Il regolamento indicherà adeguate forme di suppor to per l'esplicazione delle funzioni dei gruppi consiliari e stabilirà le funzioni della conferenza dei capigruppo che sarà presieduta dal presidente del consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente. 5. Il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai capi gruppo e ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio. |