1. Il presidente viene eletto dal consiglio nel suo seno mediante scrutinio segreto. 2. Per l'elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; nel caso di infruttuosità del primo esperimento di voto si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, a seguito della quale risulterà eletto alla carica di presidente il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. 3. Il vice presidente viene eletto, mediante separata votazione, con le stesse modalità fissate per l'elezione del presidente. |