1. Le procedure di scelta del contraente per l'appalto di lavori e per l'acquisizione di beni o di servizi sono disciplinate, nell'ambito delle specifiche disposizioni legislative, dal regolamento comunale dei contratti. 2. Le norme regolamentari devono garantire la regolarità e la trasparenza delle procedure negoziali in tutte le fasi in cui esse si esplicano, a prescindere dal metodo di scelta del contraente. 3. La determinazione a contrarre compete ai dirigenti che a tal fine sono tenuti ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 4. Il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 11, 1° comma , sub lett. f) del presente statuto, può autorizzare o disporre l'affidamento a terzi di attività e/o di servizi mediante convenzione, quando il relativo rapporto, a motivo della particolare natura del rapporto stesso, del contraente, delle prestazioni e delle rispettive obbligazioni, implichi valutazioni tecniche e amministrative diverse da quelle giuridico-patrimoniali tipiche del contratto d'appalto. 5. Le convenzioni previste dal precedente comma, che non siano disciplinate da specifiche norme legislative, statutarie o regolamentari, soggiacciono a criteri procedurali improntati al principio della massima trasparenza nonché alla dimostrazione della congruità delle prestazioni a carico delle parti e della convenienza per l'ente ad accedere al "rapporto convenzionale". |