Comuni Italiani Art. 68 - Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Mazara del Vallo (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini mazaresi

Statuto Comune di Mazara del Vallo

Capo VIII - Ordinamento dei Servizi
Art. 68 - Servizi Pubblici Locali
1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità:
a) i servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune per disposizione di legge, quali le certificazioni, la disciplina del traffico stradale, la viabilità, la segnaletica stradale, la sicurezza dagli attacchi frequenti della micro-criminalità, la difesa dell'ambiente dall'inquinamento e dal degrado attraverso l'osservanza di leggi e regolamenti, la raccolta di rifiuti e la pulizia del centro città, vengono gestiti dal Comune in economia;
b) altri servizi pubblici, quale illuminazione, servizio idrico, manutenzione stradale, raccolta rifiuti, trasporti urbani, pulizie spiagge, etc., possono essere dati in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità;
c) servizi pubblici per promuovere attività rivolte a realizzare fini sociali possono essere gestiti da strutture idonee per competenza, professionalità ed efficienza, da soddisfare le esigenze della collettività.

2. Ai fini del raggiungimento degli scopi predetti la amministrazione comunale indice conferenze dei servizi aperte alle associazioni degli utenti per interpretare l'evoluzione della domanda sociale, per verificare le richieste e le proposte dei lavoratori che operano nei servizi stessi e per migliorare le relazioni tra questi ed i cittadini.

3. Il Comune può partecipare alla gestione di servizi pubblici locali di competenza di altri enti ed a forme associative per l'esercizio di attività relative alla produzione di beni o servizi che interessino la popolazione amministrata.

4. La decisione in ordine alle modalità di gestione di servizi di cui ai punti precedenti deve contenere le variazioni di natura economica e finanziaria dell'iniziativa e deve essere corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti.

 
Altri Articoli:
Art. 69 - Forme di Gestione dei Servizi Pubblici
Art. 67 - Collegio Arbitrale
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