Comuni Italiani Art. 53 - Bilancio e Programmazione Finanziaria. Statuto Comunale di Mazara del Vallo (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini mazaresi

Statuto Comune di Mazara del Vallo

Capo VI - Finanza e Contabilità
Art. 53 - Bilancio e Programmazione Finanziaria
1. Il Comune delibera, secondo i termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione siciliana.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono, comunque, essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento previsto dal successivo art. 54.

5. L'applicazione della contabilità economica è preceduta da una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta municipale che esprime le valutazioni di efficienza ed efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

 
Altri Articoli:
Art. 54 - Regolamento di Contabilità, di Gestione del Patrimonio e per la Disciplina dei Contratti
Art. 52 - Finanza Locale
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