1. Il Comune di Mazara del Vallo riconosce fra gli strumenti di partecipazione popolare i referendum consultivi, propositivi e di indirizzo. 2. I referendum possono riguardare esclusivamente materie di competenza locale ed essere promossi, per iniziativa del consiglio, da almeno un decimo degli elettori del Comune. 3. L'indizione dei referendum è deliberata dal sindaco, che nomina, altresì, la commissione per l'organizzazione, la vigilanza sulle operazioni referendarie e la proclamazione dei risultati. Della commissione fanno parte, nel caso che l'iniziativa appartenga a cittadini, anche rappresentanti dei promotori. 4. Alla consultazione referendaria sono chiamati tutti i cittadini che godono del diritto di elettorato attivo. La consultazione è valida se partecipa al voto la maggioranza dei cittadini aventi diritto ed è approvato il quesito che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. 5. Il regolamento sulla partecipazione detta le norme di organizzazione e di svolgimento dei referendum, nonché le azioni da assumere in ordine all'esito. 6. Le consultazioni di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. 7. I referendum non possono avere per oggetto le seguenti materie: - elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenza; - personale comunale, di enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale; - statuto e regolamenti; - provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione dei mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di mutui; - tributi locali e tariffe; - piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi; - attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; - materie sulle quali nell'ultimo quinquennio è stato già indetto referendum; - gli atti in materie di diritti delle minoranze etniche e religiose; - l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione. |