Comuni Italiani Art. 35 - Partecipazione. Statuto Comunale di Mazara del Vallo (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini mazaresi

Statuto Comune di Mazara del Vallo

Capo IV - Partecipazione, Accesso alle Informazioni e ai Documenti Amministrativi
Art. 35 - Partecipazione
1. Il Comune assicura la consultazione e la partecipazione, nell'adozione dei propri programmi, delle libere forme associative dei cittadini italiani e dell'Unione europea regolarmente soggiornanti che abbiano finalità attinenti alle funzioni esercitate dall'amministrazione, mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.

2. Il Comune provvede ad accogliere le istanze partecipative delle associazioni di categoria di cittadini interessate all'adozione di provvedimenti loro riferiti o che richiedono di essere ascoltate.

5. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

6. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

7. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

8. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

9. La consultazione popolare può avvenire anche attraverso sondaggi di opinione consistenti nell'invio ai cittadini o campioni dei medesimi, che siano residenti nel Comune, di un questionario che compilato potrà essere ritornato all'amministrazione. La deliberazione di indizione del sondaggio è assunta dal consiglio; i risultati sono resi pubblici.

10. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, salva restando la disciplina di legge sugli oneri dell'azione.

11. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danni ambientali. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico della associazione.

12. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente Capo.

 
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