1. Il Comune assicura la consultazione e la partecipazione, nell'adozione dei propri programmi, delle libere forme associative dei cittadini italiani e dell'Unione europea regolarmente soggiornanti che abbiano finalità attinenti alle funzioni esercitate dall'amministrazione, mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro. 2. Il Comune provvede ad accogliere le istanze partecipative delle associazioni di categoria di cittadini interessate all'adozione di provvedimenti loro riferiti o che richiedono di essere ascoltate. 5. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa. 6. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione. 7. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 8. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo. 9. La consultazione popolare può avvenire anche attraverso sondaggi di opinione consistenti nell'invio ai cittadini o campioni dei medesimi, che siano residenti nel Comune, di un questionario che compilato potrà essere ritornato all'amministrazione. La deliberazione di indizione del sondaggio è assunta dal consiglio; i risultati sono resi pubblici. 10. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, salva restando la disciplina di legge sugli oneri dell'azione. 11. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danni ambientali. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico della associazione. 12. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente Capo. |