Art. 24 - Disciplina Spese Propaganda Elettorale. Statuto Comunale di Mazara del Vallo (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini mazaresi
Statuto Comune di Mazara del Vallo
Capo II - Organi del Comune
Art. 24 - Disciplina Spese Propaganda Elettorale
1. Tutti i partiti politici, i movimenti che presentano liste di candidati alle elezioni del consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, al momento della presentazione della lista o della candidatura, sono tenuti a presentare una dichiarazione preventiva sulle spese da sostenere per la consultazione elettorale, indicando per ognuna di esse la fonte del finanziamento.
2. I soggetti di cui al precedente comma, dopo la proclamazione dei risultati, devono presentare apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute, indicando per ognuna di esse la fonte di finanziamento.
3. La dichiarazione preventiva ed il rendiconto di cui ai precedenti commi sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del comune per 30 giorni consecutivi.