Art. 21 - Esperti. Statuto Comunale di Mazara del Vallo (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini mazaresi
Statuto Comune di Mazara del Vallo
Capo II - Organi del Comune
Art. 21 - Esperti
1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a tre esperti estranei all'amministrazione comunale.
2. Il conferimento dell'incarico deve trovare riscontro nelle qualità professionali e nei curricula degli esperti che debbono essere in possesso di laurea o di comprovata specializzazione.
3. Il provvedimento di conferimento di incarico deve essere congruamente motivato in relazione alle comprovate esigenze dell'amministrazione comunale e deve essere comunicato al consiglio entro 10 giorni dalla sua emissione.
4. Gli esperti possono essere revocati dal sindaco, anche prima del termine prefissato, dandone comunicazione al consiglio comunale.
5. Il sindaco trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sulla attività svolta dagli esperti nominati.
6. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello previsto dalla legge in vigore.