Comuni Italiani Art. 14 - Commissioni Permanenti. Statuto Comunale di Mazara del Vallo (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini mazaresi

Statuto Comune di Mazara del Vallo

Capo II - Organi del Comune
Art. 14 - Commissioni Permanenti
1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno, con criterio proporzionale ai gruppi presenti, commissioni consiliari permanenti. Il loro numero verrą determinato dal consiglio.

2. Le commissioni, le cui sedute sono pubbliche, si riuniscono in sede referente per l'esame di questioni sulle quali devono riferire all'assemblea ed in sede consultiva per esprimere pareri. Ad esse competono, inoltre, poteri propositivi.
g) In via ordinaria spetta alle commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione presentate al consiglio.
h) La costituzione ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati da apposito regolamento.
i) Ogni singola commissione verifica annualmente, unitamente all'assessore competente per materia, i lavori svolti durante l'anno e programma le attivitą per l'anno successivo.
j) Le commissioni possono inoltre disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente, istituzione, azienda, societą per azioni.

 
Altri Articoli:
Art. 15 - Commissioni Speciali e d'Indagine
Art. 13 - Regolamento Consiliare
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