1. Il consiglio comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici comunali, qualora sia ritenuto opportuno, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. 2. La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata: a) con prevalente capitale pubblico locale; b) con partecipazione non prevalente - minoritaria - del capitale pubblico locale. 3. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario, relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco per gli atti conseguenti. 4. Nell'atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con partecipazione limitata del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto. 5. Negli atti costitutivi e negli statuti della società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il consiglio comunale approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del consiglio d'amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo ed uno o più sindaci ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto. 6. Il Comune potrà partecipare, altresì, a società di riqualificazione urbana ai sensi del vigente ordinamento. |