1. E' istituito l'ufficio del difensore civico. 2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto alla sola osservanza della legge. 3. L'incarico è conferito dal consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e a scrutinio segreto, ad un cittadino italiano, avente i requisiti per la nomina a consigliere comunale. Qualora non venga raggiunta tale maggioranza, nelle successive sedute è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 4. Il difensore civico dura in carica tre anni, e fino alla nomina del successore. 5. Il difensore civico deve essere in possesso di competenza giuridico amministrativa, preparazione ed esperienza tali da fornire la massima garanzia di indipendenza, obbiettività e serenità di giudizio. 6. Non è immediatamente rieleggibile e deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente. |