1. Nei limiti delle disponibilità d'organico, il sindaco può conferire incarichi di funzioni di capo settore a persone non dipendenti dell'ente purché in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti per l'accesso al posto. 2. La determinazione di provvedere al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente è assunta dal sindaco con provvedimento motivato. 3. Gli incarichi sono conferiti, previo avviso pubblico, con provvedimento motivato del sindaco, al quale è allegato il curriculum del candidato prescelto. 4. La durata dell'incarico non può essere superiore alla durata del mandato amministrativo del sindaco; l'incarico può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza e, comunque, è automaticamente risolto con il venir meno, per qualunque causa, del mandato del sindaco che lo ha conferito. 5. Il trattamento economico è pari a quello iniziale spettante al capo settore e può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam. 6. Ad analogo incarico può farsi ricorso, con le stesse modalità, per la stipula di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica del Comune. |