1. Il Comune, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della propria azione amministrativa, promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, nelle forme stabilite dalla legge e con le modalità disciplinate dal presente statuto e dall'apposito regolamento che dovrà recepire i contenuti della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. 2. Tale partecipazione è assicurata mediante: a) forme associative e organismi di partecipazione per la gestione dei servizi; b) l'intervento degli interessati ai procedimenti; c) la consultazione della popolazione e i referendum e i sondaggi d'opinione; d) la proposizione di istanze, petizioni e proposte per la tutela di interessi collettivi; e) l'azione popolare; f) la pubblicità degli atti; g) l'accesso agli atti, all'informazione, alle strutture ed ai servizi. 3. A garanzia dell'esercizio delle predette prerogative da parte dei cittadini il Comune istituisce apposito ufficio o sportello polifunzionale abilitato a ricevere anche eventuali reclami e suggerimenti ai fini del miglioramento dei servizi. 4. Il Comune nel quadro dell'attività tesa a contribuire al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'effettiva parità di condizioni tra uomo e donna, istituisce la commissione "pari opportunità". Essa è composta da donne in rappresentanza di movimenti, di associazioni, di coordinamenti femminili dei sindacati operanti nel territorio e da esperti di accertata competenza sulla condizione femminile. La commissione ha compiti di analisi, di proposta, di iniziativa. La commissione è nominata dal consiglio comunale ed elegge il presidente che dura in carica per l'intero mandato consiliare. La giunta comunale deve consultare preventivamente la commissione su atti da proporre al consiglio in merito ad azioni, programmi, progetti rivolti alla popolazione femminile. |