Comuni Italiani Art. 23 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Campobello di Mazara (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini campobellesi

Statuto Comune di Campobello di Mazara

Titolo II - Organizzazione Istituzionale
Art. 23 - Commissioni Consiliari
1. Sono istituite commissioni consiliari in numero di 6.

2. Le commissioni hanno funzioni consultive e propositive nelle materie di competenza del consiglio comunale.

3. Le commissioni sono costituite, ognuna, da 5 componenti e con criterio proporzionale.

4. Il regolamento del consiglio disciplina le attribuzioni, l'organizzazione, il funzionamento ed i poteri delle commissioni.

5. I pareri delle commissioni sono obbligatori su tutte le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale.

6. Si prescinde, comunque, dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, nei casi d'urgenza, da dichiararsi espressamente, entro 5 giorni dalla richiesta stessa. In casi eccezionali il parere può essere espresso in aula.

7. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare l'istituzione di commissioni d'indagine per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti in materia attinente l'amministrazione del Comune.

8. La deliberazione di istituzione della commissione di indagine dovrà prevedere il numero dei componenti e definirne l'oggetto, l'ambito ed il termine entro il quale la stessa commissione dovrà concludere i propri lavori per riferirne all'assemblea.

9. La commissione di indagine sarà nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo e sarà composta da un numero di consiglieri tale da garantirne la presenza di tutti i gruppi ed in misura proporzionale alla loro consistenza.

10. La presidenza delle suddette commissioni spetta ai consiglieri assegnati ai gruppi di minoranza.

11. La commissione di indagine, nella seduta di insediamento, elegge nel proprio seno un componente-segretario ed il componente-relatore.

12. La commissione di indagine, per l'espletamento dell'incarico, ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario ed i dipendenti dell'ente e potrà convocare anche i terzi interessati all'oggetto dell'indagine. Ha inoltre diritto di accesso, mediante visione ed estrazione di copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.

13. I verbali della commissione, redatti dal componente-segretario, resteranno riservati fino alla presentazione della relazione finale al consiglio comunale.

14. A conclusione dei propri lavori la commissione, attraverso il componente-relatore, dovrà riferire al consiglio che adotterà gli eventuali provvedimenti di competenza o esprimerà, agli organi competenti, i propri giudizi ed i conseguenti indirizzi.

 
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Art. 22 - Gruppi Consiliari
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