1. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalle leggi. 2. I consiglieri, oltre al diritto d'iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio, hanno il diritto di interrogazione e mozione, che esercitano nelle forme previste nel regolamento. 3. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi. 4. Copia dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta, delle determinazioni sindacali e dei dirigenti sono trasmessi, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 5. I consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune. 6. Le mozioni, presentate da almeno 3 consiglieri comunali, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione. |