Comuni Italiani Art. 11 - Competenze del Consiglio. Statuto Comunale di Campobello di Mazara (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini campobellesi

Statuto Comune di Campobello di Mazara

Titolo II - Organizzazione Istituzionale
Art. 11 - Competenze del Consiglio
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti qualora disposizioni legislative non attribuiscano la relativa competenza ad altri organi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, gli storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali e le eventuali deroghe ad essi;
c) le convenzioni tra Comuni od altri enti, la costituzione e le modificazioni di forme associative;
d) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione di mutui non espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;
j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute;
l) la nomina, designazione ed elezione dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni o in commissioni. In tali casi dovranno essere individuate persone che, oltre ai requisiti specifici eventualmente stabiliti dalle norme vigenti di riferimento, siano in possesso di titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato e di esperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire;
m) tutte le materie espressamente attribuite alla sua competenza da specifiche previsioni legislative.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

4. Il consiglio può richiedere ai rappresentanti nominati o designati presso enti, aziende ed istituzioni, operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati, o nei quali comunque abbia una partecipazione o altro interesse, ogni volta venga richiesto da un consigliere comunale nell'ambito della commissione competente, idonee relazioni sulle attività degli stessi. I suddetti rappresentanti sono comunque tenuti a relazionare sull'attività svolta almeno una volta l'anno con nota scritta da inviare a tutti i consiglieri comunali.

 
Altri Articoli:
Art. 12 - Prima Adunanza del Consiglio Comunale
Art. 10 - Consiglio Comunale
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