Comuni Italiani Art. 23 - Rappresentanza dell'Ente. Statuto Comunale di Martirano Lombardo (Provincia di Catanzaro - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini martiranesi

Statuto Comune di Martirano Lombardo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo III - Il Sindaco
Art. 23 - Rappresentanza dell'Ente
1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato.

3. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza, per il compimento dei seguenti atti:
- rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

4. Il Sindaco può, altresi, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politicoistituzionale:
- rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;
- stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di Comuni.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Il Vice Sindaco
Art. 22 - Competenze del Sindaco
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