1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. 2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato. 3. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza, per il compimento dei seguenti atti: - rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti; - stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati. 4. Il Sindaco può, altresi, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politicoistituzionale: - rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche; - stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di Comuni. |