1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. 2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali. 3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obbiettivo dell'efficienza decisionale. 4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare: a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri; b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione; c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio; d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati; f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico -amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari. 5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione. 6. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego. 7. Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. |