1 - Il Comune garantisce a tutti i cittadini la partecipazione al procedimento di adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche soggettive. 2 - Il Comune, gli enti e le istituzioni, nonché le aziende e le imprese comunali, nei limiti di legge, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento e fatta salva comunque la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi. 3 - Nella comunicazione devono essere indicati: - l'ufficio ed il funzionario responsabile; - l'oggetto del procedimento; - le modalità con cui si può averne notizia e prendere visione dei relativi atti. 4 - Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma precedente mediante idonea informazione collettiva. 5 - I soggetti portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivarne pregiudizio. 6 - I soggetti di cui al comma precedente hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che il Comune deve valutare. In caso di mancato accoglimento, il Comune ha l'obbligo di comunicare ai proponenti, motivandole, le proprie determinazioni. |