Comuni Italiani Art. 65 - Composizione e Nomina del Collegio dei Revisori. Statuto Comunale di Cosenza (Provincia di Cosenza - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini cosentini

Statuto Comune di Cosenza

Titolo VI
Art. 65 - Composizione e Nomina del Collegio dei Revisori
1 - Il Collegio dei Revisori è un organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto di tre membri, nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicati dalla legge, che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere comunale.

2 - Le proposte inerenti alla elezione dei Revisori, depositate presso la Segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salva inadempienza.

3 - Non possono essere nominati Revisori dei conti:
- i parenti ed affini, entro il quarto grado, dei componenti della Giunta in carica;
- i dipendenti dell'Ente;
- i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente;
- coloro che svolgono un incarico politico rilevante nel comune nel quale sono chiamati a svolgere le funzioni di revisore o sono comunque Consiglieri provinciali o comunali di un altro Ente facente parte della medesima circoscrizione dell'Ordine professionale di appartenenza;
- coloro che sono stati candidati alle elezioni a consigliere dell'ente medesimo nell'ultima tornata elettorale.

4 - L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni una tantum. E' altresì incompatibile con la carica di Amministratore di Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

5 - I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica. La revoca d'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

6 - La Presidenza del Collegio compete al revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio nel caso in cui più di uno dei nominandi sia iscritto nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti; diversamente, la presidenza è attribuita come per legge.

7 - In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominativi scadono insieme a quelli rimasti in carica.

 
Altri Articoli:
Art. 66 - Svolgimento delle Funzioni - Il Collegio dei Revisori
Art. 64 - Responsabili dei Procedimenti
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