Comuni Italiani Art. 60 - Società per la Produzione di Beni e Servizi. Statuto Comunale di Cosenza (Provincia di Cosenza - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini cosentini

Statuto Comune di Cosenza

Titolo V - Pubblici Servizi
Art. 60 - Società per la Produzione di Beni e Servizi
1 - Il Comune promuove la costituzione e partecipa a società di diritto privato che hanno ad oggetto la produzione di beni, servizi ed attività dirette a conseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico della comunità locale.

2 - Il Consiglio comunale delibera a maggioranza dei propri componenti la partecipazione a Società per Azioni con Enti pubblici, Istituti di credito e soggetti privati per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 del presente articolo.

3 - I membri del C.d.A. nominati dal Sindaco sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza tecnica, professionale e manageriale, esterni all'Amministrazione comunale e agli Organi degli Enti partecipanti.

4 - Se alla costituzione della S.p.A. partecipano più Enti locali, il potere di nomina degli amministratori e dei Sindaci di loro competenza è esercitato secondo gli accordi intercorsi tra gli Enti partecipanti e recepiti nelle rispettive deliberazioni consiliari. Per le nomine, in ogni caso, debbono essere seguiti i criteri previsti al comma precedente.

 
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