Comuni Italiani Art. 54 - Controllo Economico Finanziario e di Gestione. Statuto Comunale di Cosenza (Provincia di Cosenza - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini cosentini

Statuto Comune di Cosenza

Titolo III - Gli Organi del Comune
Capo VII
Art. 54 - Controllo Economico Finanziario e di Gestione
1 - I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale. I dirigenti relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta comunale che, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extra contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2 - La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio comunale ed al Collegio dei Revisori una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

3 - Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

 
Altri Articoli:
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Art. 53 - Copertura Assicurativa
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