1 - Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. 2 - Il Segretario generale, al fine di perseguire gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione, in base alle direttive del Sindaco svolge funzioni di collaborazione e consulenza. 3 - Il Segretario generale: - partecipa con funzioni di consulenza e di assistenza alle riunioni degli Organi dell'Ente; - ferme restando le competenze dei dirigenti di aree funzionali, coordina e sovrintende agli uffici, ai servizi e al personale comunale, cura l'attuazione di tutti i provvedimenti attraverso i relativi atti esecutivi; - può presiedere i concorsi per l'assunzione di dirigenti di qualifiche apicali; - roga contratti e autentica scritture private e atti unilaterali nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario; - adotta i necessari atti e provvedimenti, anche di rilevanza esterna, nella esplicazione delle proprie competenze, nei limiti della legge, dello Statuto e dei regolamenti; - assicura il controllo della gestione secondo modalità previste dal Regolamento, riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico. - presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia. 4 - Il Vice Segretario generale qualora previsto nella dotazione organica del personale lo coadiuva nell'esercizio di tutte le funzioni e competenze di cui al presente articolo ed assolve alle funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento. |