Comuni Italiani Art. 38 - Funzioni. Statuto Comunale di Cosenza (Provincia di Cosenza - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini cosentini

Statuto Comune di Cosenza

Titolo III - Gli Organi del Comune
Capo II
Art. 38 - Funzioni
1 - La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed attua gli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio.

2 - La Giunta predispone i progetti di bilancio annuale e pluriennale ed i conti consuntivi. Ha diritto di proposta in qualsiasi materia di competenza del Consiglio.

3 - La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte all'anno in sede di approvazione del bilancio preventivo e dei conti consuntivi. Almeno una volta all'anno, nelle modalità stabilite dal regolamento, la Giunta aggiorna il Consiglio sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche.

4 - La Giunta assicura il coordinamento delle Circoscrizioni di decentramento comunale e ne promuove l'iniziativa.

5 - La Giunta garantisce l'imparzialità, l'efficienza, il buon andamento degli uffici e dei servizi dipendenti dal Comune, organizzandoli in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Promuove attività di aggiornamento e qualificazione del personale.

6 - Le sedute della Giunta sono valide se ad esse partecipa la metà dei suoi componenti.

7 - La Giunta può dotarsi di un autonomo regolamento per l'esercizio delle sue funzioni.

 
Altri Articoli:
Art. 39 - Attività
Art. 37 - Requisiti per la Nomina
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