1 - Il regolamento disciplina la istituzione, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti. 2 - Commissioni d'indagine sulla attivitā dell'Amministrazione possono essere istituite dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri. 3 - Le commissioni speciali e quelle d'inchiesta sono nominate dal Sindaco, d'intesa con i capi gruppo, con rappresentanze proporzionali dei gruppi consiliari. Possono essere nominati a far parte, per ciascuna delle commissioni, esperti esterni in misura non superiore a due. 4 - Il regolamento prevede le modalitā di nomina delle commissioni se l'oggetto dell'inchiesta riguarda la persona del Sindaco. 5 - La Giunta municipale, al fine di mantenere un giusto costante raccordo con il Consiglio comunale, informa preventivamente, ferme restanti le proprie competenze fissate dalla legge, le Commissioni consiliari di settore sulle pratiche di particolare importanza per la vita cittadina. Anche attraverso le commissioni si compie il processo di partecipazione del Consiglio a norma di regolamento alla definizione, verifica ed adeguamento delle linee programmatiche. 6 - Alle opposizioni č attribuita la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo ove costituite e la presidenza delle commissioni di garanzia. |