1 - Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo, favorendo un'efficacia prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia. 2 - Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, alle fasce di popolazione più svantaggiate, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie. 3 - Il Comune tutela espressamente i diritti dei bambini, ne promuove, in particolare, il diritto alla salute, alla socializzazione, al giuoco, allo studio ed alla formazione nella scuola, nella famiglia e nelle realtà sociali dove la loro personalità si sviluppa; in particolare promuove la piena realizzazione di tali diritti per i bambini portatori di handicap in una ottica di incontro e di arricchimento esperenziale con i bambini dotati di normali abilità. |