Comuni Italiani Art. 17 - Decentramento. Statuto Comunale di Cosenza (Provincia di Cosenza - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini cosentini

Statuto Comune di Cosenza

Titolo II - Forme di Partecipazione
Capo III
Art. 17 - Decentramento
1 - Con delibera del Consiglio comunale sono istituite le circoscrizioni di decentramento quali organismi di rappresentanza delle esigenze della popolazione nell'ambito dell'unità del Comune. Esse costituiscono strumenti di partecipazione e di consultazione dei cittadini nonché di esercizio di funzioni delegate dal Comune.

2 - Sono organi della circoscrizione il Consiglio circoscrizionale e il Presidente del Consiglio circoscrizionale.

3 - Il Consiglio circoscrizionale dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e decade in caso di suo scioglimento.

4 - In materia di ineleggibilità e di incompatibilità, ai consiglieri circoscrizionali si applica la normativa vigente per i consiglieri comunali.

5 - La composizione, l'estensione territoriale, l'organizzazione e il funzionamento delle circoscrizioni e dei loro organi ed uffici sono disciplinati dal regolamento, mentre la revisione della delimitazione territoriale può essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale.

6 - Le funzioni delegate alle circoscrizioni sono deliberate dal Consiglio comunale, il quale ne assicura, predisponendo gli idonei strumenti l'esercizio con appositi stanziamenti di bilancio.

7 - Ai Consigli circoscrizionali può essere affidata direttamente la gestione di beni e di determinati servizi comunali.

8 - Nelle circoscrizioni trovano applicazione gli istituti della partecipazione di cui al presente Statuto, secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

9 - Il Sindaco può delegare al Presidente del Consiglio circoscrizionale funzioni nella sua qualità di ufficiale di governo.

10 - I Presidenti di circoscrizione ed i Consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto, contestualmente al Consiglio comunale.

11 - I Consigli circoscrizionali svolgono, organizzandola in modo autonomo, attività consultiva nelle materie indicate dal regolamento, il quale prevede i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio e vincolante.

12 - I provvedimenti dei Consigli circoscrizionali nelle materie di loro competenza divengono a tutti gli effetti atti del Comune se, entro il termine di 15 giorni, il Sindaco non li rinvia con motivate osservazioni dalla loro ricezione.

13 - Il regolamento indica le procedure di esercizio delle deleghe e le procedure di controllo di cui al comma precedente, specifica le competenze e stabilisce il numero delle circoscrizioni e quello dei consiglieri assegnati a ciascun Consiglio.

14 - In caso di scioglimento del Consiglio circoscrizionale, per qualsiasi causa prevista dalla legge, il Sindaco propone al Prefetto la indizione delle elezioni per la elezione diretta del Consiglio circoscrizionale stesso, limitando, per motivi di spesa, il numero dei componenti i seggi elettorali.

15 - Per la elezione dei Presidenti e dei Consigli circoscrizionali è stabilito lo stesso sistema vigente per il Sindaco ed il Consiglio Comunale.

 
Altri Articoli:
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Art. 16 - Decadenza e Revoca
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