1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che vengono delegate dal Sindaco, anche quale Ufficiale di Governo. 2. Il Consiglio circoscrizionale, nella sua prima adunanza, elegge nel proprio seno il Presidente, con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati e la maggioranza dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni. 3. Qualora non si raggiunga la maggioranza predetta o la seduta sia andata deserta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di 8 giorni, nella quale si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti, si procede, in una successiva seduta da tenere entro 8 giorni, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. Al Presidente del Consiglio circoscrizionale è attribuita una indennità di carica pari alla metà di quella attribuita dal Consiglio comunale agli Assessori. 4. Al Presidente del Consiglio circoscrizionale sono applicabili gli istituti della rimozione e della sospensione previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142. |