Statuto Comune di Brindisi
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Titolo III - La Partecipazione Popolare Capo VII - Il Difensore Civico
| Art. 89 - Prerogative
| 1. Spetta al Difensore civico: 1) intervenire presso l'Amministrazione comunale e gli Enti ed Aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incombenze e promuovendo ogni iniziativa utile al fine di rimuovere le cause. 2) agire, sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa, allorché venga a conoscenza di casi di particolari gravità interessanti l'intera comunità. 3) segnalare eventuali irregolarità al Difensore civico della Provincia e/o della Regione qualora, nell'esercizio dei propri compiti, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione. 4) esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato. 5) il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. 6) qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all' Autorità Giudiziaria. |
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