Art. 78 - Comunicazione. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo III - La Partecipazione Popolare Capo IV - La Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Art. 78 - Comunicazione
1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati: a) l'oggetto del procedimento promosso; b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.