Comuni Italiani Art. 73 - Compiti della Commissione. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo III - Il Referendum Consultivo
Art. 73 - Compiti della Commissione
1. Detta Commissione ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni elettorali, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e di verifica ed infine di esprimersi su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Le operazioni di voto saranno limitate a un solo giorno festivo dalle ore 7 alle 22.

3. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia elettorale e referendaria.

4. I risultati del "referendum" sono validi se alla consultazione ha partecipato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto.

 
Altri Articoli:
Art. 74 - Atti Conseguenti al Risultato del "Referendum"
Art. 72 - Commissione Comunale per il "Referendum"
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