Comuni Italiani Art. 71 - Effettuazione del "Referendum". Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo III - Il Referendum Consultivo
Art. 71 - Effettuazione del "Referendum"
1. Il Sindaco con l'ordinanza di cui al quarto comma del precedente art. 63 fissa il giorno in cui si effettua la consultazione referendaria, che sarà fatta cadere, di norma, nei mesi di maggio e/o di novembre, fatto salvo il caso di convocazione contestuale di altri comizi elettorali.
 
Altri Articoli:
Art. 72 - Commissione Comunale per il "Referendum"
Art. 70 - Effetti dell'Indizione del "Referendum"
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