Art. 33 - Numero Legale per la Validità delle Deliberazioni. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 33 - Numero Legale per la Validità delle Deliberazioni
1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti: a) coloro che si astengono; b) coloro che escono dalla sala prima della votazione; c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.