Comuni Italiani Art. 33 - Numero Legale per la Validità delle Deliberazioni. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 33 - Numero Legale per la Validità delle Deliberazioni
1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 
Altri Articoli:
Art. 34 - Delle Votazioni
Art. 32 - Numero Legale per la Validità delle Sedute
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