Comuni Italiani Art. 31 - Presidente del Consiglio. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 31 - Presidente del Consiglio
1. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione, nel suo seno, del Presidente del Consiglio e di due Vice Presidenti, di cui uno espressione della minoranza.

2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto, ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Nel caso in cui nessun Consigliere consegua la maggioranza prescritta, si procede a nuova votazione, in una successiva seduta, e risulta eletto il consigliere che abbia riportato la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, si dovrà procedere alla nuova elezione entro trenta giorni dall'evento.

4. L'elezione dei Vice Presidenti, ha luogo dopo la elezione del Presidente e con unica votazione a scrutinio segreto con voto limitato a uno. Risultano eletti coloro i quali riportano il maggior numero di voti. Il Vice Presidente più suffragato ha funzioni vicarie e sostituisce il Presidente. Ai Vice Presidenti non compete indennità di carica.

5. Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale. Tuttavia, su proposta motivata di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, possono essere revocati dall'incarico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La votazione sulla proposta di revoca avviene a scrutinio palese e per appello nominale.

6. Al Presidente, che rappresenta il Consiglio comunale, competono:
a) la convocazione e direzione dei lavori del Consiglio nonché la fissazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo;
b) la potestà di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
c) la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza;
d) l'allontanamento dell'uditorio, previ opportuni avvertimenti, di chiunque sia causa di disturbo o di disordine;
e) la scelta degli scrutatori.

7. Al Presidente del Consiglio competono la indennità di carica e di missione, nonché il rimborso delle spese forzose, previsti dalla legge.

8. L'esercizio dei poteri del Presidente del Consiglio è disciplinato dal Regolamento del Consiglio comunale.

 
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