Comuni Italiani Art. 25 - Indirizzi per la Nomina dei Rappresentanti del Comune. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 25 - Indirizzi per la Nomina dei Rappresentanti del Comune
1. Spetta al Consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, di competenza del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, società, aziende, organismi ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Qualora il Consiglio Comunale non provveda alla definizione degli indirizzi, di cui al comma precedente, entro 45 giorni dal suo insediamento, il Sindaco è legittimato ad effettuare le nomine di propria competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 56, secondo comma, del presente Statuto.

3. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, di competenza di tale organo, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco le sottopone alla Conferenza dei capigruppo consiliari, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di sua competenza, di cui ai precedenti commi, in seduta pubblica e con la votazione a scrutinio segreto, osservando le modalità stabilite dal regolamento per assicurare la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, laddove prevista, entro i termini di cui al secondo comma dell'art. 56 del presente Statuto.

5. In ogni caso, i rappresentanti nominati dal Comune durano in carica quanto l'organo che li ha rispettivamente nominati. Cessano comunque dalla carica con il rinnovo dell'organo che li ha eletti, fatto salvo il regime di "prorogatio" nei limiti previsti dalle vigenti leggi.

6. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia, con le modalità stabilite dal successivo art. 46.

7. La revoca di Amministratori di Aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 24 - Gli Atti Fondamentali
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