Comuni Italiani Art. 20 - Elezione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 20 - Elezione e Durata in Carica
1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

2. La durata in carica dei consiglieri, il loro numero e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

 
Altri Articoli:
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Art. 19 - Conferenza dei Capigruppo
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