Art. 20 - Elezione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 20 - Elezione e Durata in Carica
1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2. La durata in carica dei consiglieri, il loro numero e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.