Art. 17 - Consigliere Anziano. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 17 - Consigliere Anziano
1. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 72, comma quarto, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, ai sensi dell'art. 7, comma settimo, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. Il Consigliere Anziano, oltre a svolgere le incombenze previste dalla legge e dallo Statuto, assume la Presidenza del Consiglio comunale quando siano assenti o impediti il Presidente ed i Vice Presidenti.