1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita la propria funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. 2. Il Consigliere entra in carica al momento della sua proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 3. Esercita il diritto di iniziativa deliberativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. 4. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. 5. Le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono disciplinati dal regolamento. 6. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali fa parte. 7. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.8. Al Consigliere è assicurata l'assistenza processuale, civile e penale di ogni grado, in conseguenza di fatti ed atti commessi nell'espletamento delle proprie funzioni, salvo casi di conflittualità di interessi con il Comune. 9. Al Consigliere spettano le indennità di presenza, di missione e di rimborso spese forzose nelle misure previste dalla legge. 10. Il Consigliere comunale, all'inizio del mandato, è tenuto a rendere nota la propria situazione patrimoniale e reddituale ed a trasmettere al Sindaco copia della dichiarazione annuale dei redditi. Di tali atti viene data idonea forma di pubblicità. 11. Per il computo dei "quorum" previsti dall'art. 45, commi secondo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune. |